Scopri quali quote del TFR della colf si rivalutano, come funziona la formula prevista dalla legge e perché il coefficiente definitivo del 2026 non è ancora disponibile.
La rivalutazione serve ad aggiornare nel tempo il TFR che è già stato accantonato. Non è quindi la stessa operazione con cui si forma la nuova quota di TFR: per ogni anno di lavoro si determina prima la quota maturata con la retribuzione utile di quell’anno; sulle quote maturate negli anni precedenti si applica poi la rivalutazione prevista dalla legge.
Per una colf il meccanismo generale è lo stesso previsto per il lavoro subordinato. La particolarità del lavoro domestico riguarda soprattutto la ricostruzione corretta della retribuzione utile e delle annualità del rapporto. La rivalutazione, invece, riguarda il fondo TFR già formato: cresce su base composta, cioè gli incrementi precedenti entrano nella base degli anni successivi.
L’articolo 2120 del Codice civile prevede, al 31 dicembre di ogni anno, un tasso composto da una parte fissa e da una parte collegata all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertato dall’ISTAT.
Tasso di rivalutazione = 1,5% + (75% × variazione dell’indice FOI ISTAT rispetto a dicembre dell’anno precedente)
L’indice FOI utilizzato per le rivalutazioni monetarie è quello al netto dei tabacchi. La formula non richiede di scegliere un coefficiente “a intuito”: occorre usare la variazione riferita al periodo stabilito dalla norma. Per questo una percentuale trovata online, se non collegata al periodo corretto e a una fonte ISTAT, può produrre una stima non affidabile.
La rivalutazione non si applica nello stesso modo all’intero importo che si sta formando nell’anno. La norma esclude dalla rivalutazione annuale la quota maturata nell’anno in corso: al 31 dicembre vengono rivalutate le quote già accantonate fino all’anno precedente. La nuova quota annuale entra nel fondo e sarà rilevante per le rivalutazioni degli anni successivi.
Questa distinzione evita un errore frequente: sommare quota annuale e rivalutazione come se fossero la stessa voce. La quota deriva dalla retribuzione utile dell’anno; la rivalutazione è invece l’incremento del fondo precedente. Per ricostruire un caso reale servono quindi almeno le annualità, le retribuzioni di riferimento, le eventuali variazioni e gli anticipi già pagati.
Nella ricerca “rivalutazione TFR colf 2026”, il riferimento all’anno non significa che esista già un coefficiente definitivo dell’intero 2026. L’importo finale dipende dalla variazione dell’indice FOI prevista dalla legge e, per l’intero anno, il dato può essere definito soltanto quando il periodo di riferimento si è concluso e i dati necessari sono disponibili.
All’11 agosto 2026 è quindi corretto distinguere tra i dati FOI mensili già pubblicati dall’ISTAT e un coefficiente annuale definitivo 2026: il secondo non va anticipato come valore certo. Per una cessazione intervenuta nel corso dell’anno, la norma richiede di considerare l’indice del mese di cessazione rispetto al dicembre dell’anno precedente; il conteggio va ricostruito sui dati effettivi del rapporto e della data rilevante.
Questo esempio è solo didattico e non usa un coefficiente ufficiale 2026. Immaginiamo che al 31 dicembre dell’anno precedente il fondo TFR già accantonato per una colf sia di 10.000 euro e che, per ipotesi, la variazione FOI applicabile sia del 2%.
L’esempio mostra soltanto il passaggio matematico sul fondo pregresso. Non calcola la nuova quota TFR dell’anno, non sostituisce i dati ISTAT reali e non considera possibili particolarità del singolo rapporto.
Quando il rapporto con la colf termina nel corso dell’anno, la rivalutazione va ricostruita alla data pertinente della cessazione. L’articolo 2120 indica, per le frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT risultante nel mese di cessazione rispetto al dicembre dell’anno precedente; le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
La liquidazione finale può includere anche altre voci, come ferie residue, ratei o preavviso, che hanno regole proprie. Questa pagina riguarda soltanto la rivalutazione del TFR: per la chiusura completa del rapporto occorre verificare tutti gli elementi applicabili al caso concreto.
Nel lavoro domestico la rivalutazione non cambia perché la lavoratrice è una colf o una badante. Cambiano però i dati da cui parte il calcolo del TFR: l’INPS ricorda che, per la liquidazione dei lavoratori domestici, vanno considerati la retribuzione mensile, la tredicesima e, nei casi previsti, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Per inquadrare maturazione, retribuzione utile, anticipi e fine rapporto puoi leggere la guida completa al TFR nel lavoro domestico. Se hai già ricostruito le informazioni essenziali del rapporto, il simulatore può aiutarti a organizzare una stima.
Inserisci date, retribuzioni e informazioni disponibili: il simulatore è utile per una stima, mentre il coefficiente applicabile deve sempre riferirsi al periodo corretto.
Calcola il TFR con il simulatoreMarco Amerighi — consulente del lavoro abilitato. Scopri di più su CostoDomestico.it e sull’autore del progetto.
Aggiornato: 11 agosto 2026.
Questo contenuto è informativo e va verificato rispetto al caso concreto, ai dati effettivi del rapporto e alle regole applicabili al momento del calcolo.
Si applica al fondo TFR già accantonato il tasso previsto dall’articolo 2120: 1,5% fisso più il 75% della variazione dell’indice FOI ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente. La nuova quota maturata nell’anno non viene trattata allo stesso modo nella rivalutazione annuale.
All’11 agosto 2026 non è corretto indicare come definitivo un coefficiente dell’intero 2026. Il valore applicabile dipende dall’indice previsto dalla norma e dal periodo da considerare; per le cessazioni in corso d’anno occorre ricostruire il dato alla data pertinente.
La norma esclude dalla rivalutazione annuale la quota maturata nell’anno in corso. La rivalutazione riguarda il fondo formato fino all’anno precedente, mentre la nuova quota entra nella ricostruzione del TFR maturato.
Sì. Il meccanismo generale di rivalutazione riguarda il TFR dei rapporti di lavoro subordinato; per una badante vanno poi ricostruiti correttamente i dati retributivi del rapporto, comprese le componenti pertinenti.
Per le frazioni di anno, l’articolo 2120 richiama l’incremento dell’indice ISTAT del mese di cessazione rispetto al dicembre dell’anno precedente. Il calcolo va eseguito sui dati effettivi e tenendo conto della regola sulle frazioni di mese.
No. La quota annuale nasce dalla retribuzione utile dell’anno; la rivalutazione è l’incremento applicato al fondo già accantonato. Tenerle distinte aiuta a leggere correttamente il conteggio finale.