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La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che spetta anche alla colf. Matura nel corso del rapporto e, in via generale, corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua: quando il rapporto non copre tutto l'anno, si ricostruisce la quota maturata in base ai mesi di servizio.
Per un conteggio attendibile servono la retribuzione effettiva, le date del rapporto, l'orario e le variazioni intervenute durante l'anno. Questa guida spiega il criterio generale; per le situazioni particolari è opportuno verificare contratto, prospetti paga e dati del rapporto.
Come si calcola la tredicesima della colf?
Il CCNL del lavoro domestico prevede una mensilità aggiuntiva pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere in occasione del Natale e comunque entro dicembre. L'INPS descrive la tredicesima come un dodicesimo dell'intera retribuzione annua.
Il criterio generale
Se la retribuzione resta costante per tutto l'anno, la tredicesima piena corrisponde in pratica a una mensilità di retribuzione. Se il rapporto inizia o termina durante l'anno, il riferimento è il rateo: per ogni mese di servizio si considera un dodicesimo della mensilità aggiuntiva.
I dati da raccogliere prima del calcolo
- data di assunzione e, se presente, data di cessazione;
- retribuzione concordata e modalità di pagamento, mensile oppure oraria;
- orario effettivo e variazioni di ore, paga o convivenza avvenute nel periodo;
- eventuali periodi e voci che richiedono una verifica nel prospetto paga;
- eventuali somme di tredicesima già corrisposte.
Non esiste quindi un importo identico per tutte le colf: il dato corretto dipende dalla retribuzione globale di fatto applicabile nel periodo interessato.
Quando matura e quando viene pagata
La tredicesima matura nel corso del rapporto. Il riferimento ordinario per il pagamento è il mese di dicembre: il CCNL parla dell'occasione del Natale e stabilisce comunque il termine entro dicembre. Per chi non ha lavorato l'intero anno, il diritto riguarda i dodicesimi maturati nei mesi del rapporto.
La maturazione può rilevare anche in alcune assenze tutelate. CCNL e INPS indicano malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Se il periodo contiene assenze o eventi non ordinari, è preferibile verificare il prospetto paga prima di stimare l'importo.
Quale retribuzione considerare
La base non coincide necessariamente con l'ultimo importo ricevuto. Occorre partire dalla retribuzione globale di fatto applicabile ai mesi da considerare e controllare se nel rapporto sono cambiati paga, livello, orario o altre componenti retributive. Questo passaggio è particolarmente importante nei rapporti iniziati durante l'anno o modificati nel tempo.
Per la colf convivente, quando ricorrono le condizioni previste, il CCNL richiama anche l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Per evitare risultati approssimativi, non è corretto usare automaticamente una retribuzione standard senza ricostruire le condizioni effettive del rapporto.
Esempio pratico di calcolo
Supponiamo, solo a fini illustrativi, una colf con retribuzione mensile costante di 800 euro che abbia lavorato per sei mesi completi nello stesso anno, senza variazioni di paga o altre componenti da verificare. Il rateo teorico è:
800 euro × 6 mesi ÷ 12 = 400 euro.
L'esempio mostra il meccanismo dei dodicesimi, non sostituisce il controllo della retribuzione effettiva. Se durante l'anno cambiano ore, paga o condizioni del rapporto, il conteggio va ricostruito per i periodi interessati.
Tredicesima della colf a ore
Anche la colf retribuita a ore ha diritto alla tredicesima. In questo caso il dato di partenza è la retribuzione oraria corrisposta e il calcolo deve riflettere le ore effettivamente svolte e le eventuali variazioni nel corso del rapporto. Se la colf lavora per più famiglie, ciascun datore di lavoro corrisponde la propria quota sulla base della retribuzione oraria applicata.
Per vedere come impostare i dati in una situazione concreta, consulta l'esempio di calcolo della tredicesima della colf.
Tredicesima della colf part-time
Il lavoro part-time non esclude il diritto alla tredicesima. La mensilità aggiuntiva va determinata sulla retribuzione prevista per quel rapporto e per l'orario concordato; non va sostituita con un valore standard valido per un rapporto a tempo pieno.
Quando l'orario cambia durante l'anno, è prudente distinguere i periodi con condizioni diverse. Anche un rapporto con poche ore settimanali richiede quindi dati coerenti su paga, ore e durata effettiva.
Colf convivente: cosa considerare
Per la colf convivente il CCNL include nella retribuzione globale di fatto anche l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. La sua rilevanza concreta va verificata in base alle condizioni del rapporto e alle componenti retributive applicabili.
Per il caso specifico puoi approfondire la tredicesima della colf convivente, senza confondere il suo calcolo con quello di un rapporto non convivente o retribuito esclusivamente a ore.
Rateo della tredicesima e assunzione in corso d'anno
Il rateo è la quota di tredicesima maturata per una parte dell'anno. Il CCNL stabilisce che, quando le prestazioni non raggiungono un anno di servizio, spettano tanti dodicesimi della mensilità aggiuntiva quanti sono i mesi del rapporto.
Per questo non basta conoscere la paga attuale: occorre ricostruire da quando decorre il rapporto e quali condizioni retributive si sono succedute. Per un approfondimento dedicato, leggi la guida sul rateo di tredicesima della colf.
Tredicesima alla cessazione del rapporto
Quando il rapporto termina prima di dicembre, la quota di tredicesima già maturata e non ancora corrisposta va considerata nel conteggio delle competenze finali. È una voce distinta da TFR, ferie residue, preavviso e altre eventuali spettanze: ogni elemento richiede il proprio criterio di calcolo.
Questa pagina introduce il principio generale; per il conteggio alla fine del rapporto consulta la guida sulla tredicesima della colf alla cessazione del rapporto. Per chiarire la differenza fra le due voci, è disponibile anche l'approfondimento su TFR e tredicesima della colf.
Errori frequenti nel calcolo
- Confondere tredicesima e TFR: sono istituti diversi e non si ottengono con la stessa formula.
- Usare una sola retribuzione per tutto l'anno: se paga, ore o condizioni cambiano, occorre distinguere i periodi.
- Dimenticare i ratei: un rapporto iniziato o terminato durante l'anno non dà automaticamente diritto a una mensilità piena.
- Ignorare le componenti della retribuzione: nei rapporti conviventi va verificata anche l'eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
- Usare il calcolo TFR per stimare la tredicesima: il tool TFR resta uno strumento distinto.
Fonti e riferimenti
- INPS — Calcolare contributi, tredicesima e ferie per i lavoratori domestici.
- CCNL sulla disciplina del lavoro domestico — art. 39, Tredicesima mensilità.
Le fonti indicano le regole generali. Per casi con variazioni contrattuali, assenze o dati retributivi non lineari, il conteggio va verificato sulla documentazione del rapporto.
Autore e aggiornamento
Aggiornato l'11 agosto 2026.
Contenuto curato da Marco Amerighi, consulente del lavoro abilitato, con esperienza nell'amministrazione del personale e nella gestione dei rapporti di lavoro domestico. La guida ha finalità informative e non sostituisce la verifica professionale delle situazioni particolari.
Calcola costo, TFR e competenze finali
Usa gli strumenti CostoDomestico per stimare il costo reale del rapporto domestico e le principali voci di fine rapporto.
Calcola TFRDomande frequenti
Come si calcola la tredicesima della colf?
In via generale si parte dalla retribuzione globale di fatto e si considera una mensilità aggiuntiva per l'anno intero. Se il rapporto copre solo una parte dell'anno, si calcolano i dodicesimi maturati in base ai mesi di servizio e alle condizioni retributive del periodo.
Quando viene pagata la tredicesima alla colf?
Il CCNL prevede il pagamento in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre. Se il rapporto termina prima, la quota maturata e non ancora corrisposta rientra tra le competenze da ricostruire alla cessazione.
La colf a ore ha diritto alla tredicesima?
Sì. Anche per il rapporto retribuito a ore si considera la quota maturata sulla base della retribuzione oraria e della prestazione effettiva. Se la lavoratrice opera per più famiglie, ciascun datore corrisponde la propria quota.
Come si calcola la tredicesima se la colf lavora poche ore?
Il principio resta lo stesso: il calcolo deve riflettere la retribuzione e l'orario concordati per quel rapporto. Per periodi con ore o paga diverse è necessario ricostruire separatamente i dati applicabili.
Come funziona la tredicesima della colf convivente?
La base è la retribuzione globale di fatto. Per il rapporto convivente il CCNL prevede anche l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio tra le componenti indicate per la tredicesima, quando applicabile.
Cosa succede alla tredicesima quando termina il rapporto?
Alla cessazione si considera la quota maturata fino alla data di fine rapporto e non ancora pagata. Va tenuta distinta da TFR, ferie residue e dalle altre competenze finali.
Tredicesima e TFR sono la stessa cosa?
No. La tredicesima è una mensilità aggiuntiva; il TFR segue regole proprie di accantonamento e liquidazione. Per questo il calcolo TFR non sostituisce il conteggio della tredicesima.