Come funziona la malattia nel lavoro domestico?
La malattia di colf, badanti e babysitter è regolata dal CCNL del lavoro domestico. Le regole generali sono comuni ai rapporti domestici, ma l’applicazione pratica cambia in base all’anzianità, alla durata dell’assenza, alla retribuzione concordata, alla convivenza e all’eventuale ricovero del lavoratore.
Non è quindi sufficiente sapere che la prestazione è sospesa: occorre distinguere la comunicazione dell’assenza, il certificato, il periodo di conservazione del posto e i giorni per cui spetta la retribuzione. Questa guida spiega i principi generali; per la singola situazione servono i dati reali del rapporto.
Cosa deve fare il lavoratore quando si ammala
Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’assenza, entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione. Il CCNL ammette eccezioni in presenza di forza maggiore o di un impedimento oggettivo, ma la comunicazione non va rinviata senza motivo.
Certificato medico e comunicazione al datore
Salvo la regola specifica prevista per il convivente, il certificato medico deve essere rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia e consegnato o inviato al datore entro due giorni dal rilascio. Il documento deve consentire di verificare la prognosi di incapacità al lavoro; questa disciplina non va confusa con procedure proprie di altri settori.
Il lavoratore convivente non è tenuto a inviare il certificato salvo richiesta espressa del datore. Deve però trasmetterlo se la malattia insorge durante le ferie oppure durante un periodo in cui si trova fuori dall’abitazione del datore. Per ricovero, assenza dal domicilio e documentazione concreta è prudente verificare la situazione con attenzione.
Per quanto tempo viene conservato il posto
Dopo il periodo di prova, il CCNL riconosce la conservazione del posto per un periodo che dipende dall’anzianità maturata presso lo stesso datore. I periodi si calcolano nell’anno, cioè nei 365 giorni che decorrono dall’evento di malattia.
| Anzianità di servizio | Conservazione del posto | Giorni massimi retribuiti nell’anno |
|---|---|---|
| Fino a 6 mesi, dopo il periodo di prova | 10 giorni di calendario | 8 giorni |
| Oltre 6 mesi e fino a 2 anni | 45 giorni di calendario | 10 giorni |
| Oltre 2 anni | 180 giorni di calendario | 15 giorni |
Per una malattia oncologica documentata dalla ASL competente, il CCNL aumenta del 50% il periodo di conservazione del posto. L’anzianità, le assenze già intervenute nell’anno e la documentazione disponibile sono quindi dati essenziali prima di applicare una delle fasce.
Quanti giorni di malattia vengono pagati
Nei limiti indicati nella tabella, la retribuzione globale di fatto spetta per un massimo complessivo di 8, 10 oppure 15 giorni nell’anno, secondo l’anzianità. Per i primi tre giorni consecutivi il CCNL prevede il 50% della retribuzione; dal quarto giorno la percentuale è del 100%.
Il limite di 8, 10 o 15 giorni è complessivo nell’anno: non va trattato come un plafond separato per ogni certificato. In presenza di più assenze, occorre considerare i giorni già retribuiti nello stesso anno. Il CCNL non descrive però un algoritmo specifico per gli eventi distinti ai fini della sequenza del 50% e del 100%: non è corretto inventarlo.
La durata della conservazione del posto e i giorni retribuiti non coincidono necessariamente. Il superamento dei giorni retribuiti non equivale da solo alla fine della conservazione del posto: i due limiti vanno verificati separatamente. La maggiorazione del 50% per malattia oncologica documentata riguarda i periodi di conservazione del posto; il limite retributivo resta quello di 8, 10 o 15 giorni indicato dal comma 7.
Come si determina la retribuzione della malattia
La base è la retribuzione globale di fatto. Il CCNL la definisce come comprensiva delle indennità previste dalle tabelle allegate, incluso vitto e alloggio. I chiarimenti a verbale indicano che la retribuzione giornaliera è pari a 1/26 della retribuzione mensile; quando il contratto usa l’espressione “giorni di calendario”, si considerano invece i trentesimi della mensilità, con la malattia indicata espressamente come esempio.
Lavoratore mensilizzato
Per un rapporto mensilizzato occorre ricostruire la retribuzione globale di fatto applicabile nel periodo di assenza e usare il criterio dei giorni di calendario previsto per la malattia. Restano da verificare le componenti effettivamente spettanti nel rapporto, le percentuali del 50% o del 100% e il plafond annuale già utilizzato.
Lavoratore a ore
Per una colf o una babysitter pagata a ore, il CCNL offre un criterio di ricostruzione della mensilità: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana, moltiplicato per 52 e diviso per 12. Da questa base si applica il criterio dei giorni di calendario della malattia. Orario concordato, retribuzione effettiva e giorni già retribuiti restano dati da verificare.
Part-time, convivente e non convivente
L’articolo 27 non stabilisce fasce autonome per il part-time e riconosce la conservazione del posto sia al lavoratore convivente sia a quello non convivente. Le soglie di anzianità, i periodi di conservazione e il plafond retributivo restano quindi quelli generali; cambia la retribuzione globale di fatto da ricostruire nel singolo rapporto, anche in presenza di vitto e alloggio.
Colf, badante convivente e babysitter: cosa può cambiare
La disciplina generale della malattia riguarda il lavoro domestico e non crea, da sola, regole separate per colf, badante o babysitter. Cambiano però i dati con cui si applica la regola: una badante convivente può avere vitto e alloggio, una colf a ore può avere un orario distribuito su più giorni e una babysitter può avere esigenze organizzative diverse per la famiglia.
Vitto e alloggio durante la malattia
Per il lavoratore che normalmente beneficia di vitto e alloggio, l’articolo 27 contiene una regola specifica sull’indennità sostitutiva durante la malattia. La verifica deve considerare se il lavoratore è ricoverato e se è presente nell’abitazione del datore: non è corretto applicare automaticamente lo stesso trattamento a ogni assenza.
Ricovero del lavoratore
Il ricovero del lavoratore è diverso dal ricovero della persona assistita. Nel primo caso, oltre alla documentazione dell’assenza, possono essere rilevanti le condizioni previste dal CCNL per vitto e alloggio; nel secondo caso si tratta invece di un’esigenza organizzativa della famiglia o dell’assistito.
Malattia durante le ferie
Le ferie non possono essere godute durante una malattia. Il CCNL precisa inoltre che, se la malattia insorge durante le ferie e comporta un ricovero ospedaliero documentato, il godimento delle ferie si interrompe per l’intera durata del ricovero.
La condizione del ricovero documentato è rilevante: non è corretto estendere automaticamente l’interruzione a ogni indisposizione insorta in ferie. Per il quadro generale delle assenze programmate consulta la guida sulle ferie di colf e badante.
Differenza tra malattia e infortunio
La malattia e l’infortunio sul lavoro, compresa la malattia professionale, sono istituti distinti. L’articolo 27 del CCNL disciplina la malattia; l’articolo 29 disciplina invece infortunio sul lavoro e malattia professionale. Non vanno quindi applicati in modo automatico i giorni, le procedure o le tutele di una situazione all’altra.
Quando l’assenza deriva da un evento collegato al lavoro, consulta la guida su assenza per infortunio nel lavoro domestico prima di assumere decisioni sul rapporto.
Malattia, preavviso e cessazione del rapporto
Il CCNL prevede che la malattia intervenuta durante il periodo di prova o di preavviso ne sospenda il decorso. Per la cessazione del rapporto, il superamento dei periodi di conservazione del posto e gli eventuali provvedimenti successivi non esiste una risposta automatica valida per ogni caso: occorre verificare i fatti, le comunicazioni e la disciplina applicabile.
Questa guida non sostituisce un’analisi della cessazione. Se il rapporto deve concludersi, consulta anche la pagina sulla cessazione del rapporto di colf o badante.
Come organizzare la sostituzione
Se l’assenza della badante rende necessaria la continuità dell’assistenza, la famiglia può valutare l’assunzione di una sostituta. Durata, orario, retribuzione e contributi devono corrispondere al bisogno reale e rimanere distinti dal rapporto della lavoratrice assente.
Per gli aspetti pratici del rapporto temporaneo, leggi la guida sulla sostituzione della badante durante la malattia. La pagina specialistica approfondisce l’organizzazione della sostituzione senza duplicare le regole generali dell’assenza.
Errori da evitare
- confondere i giorni di conservazione del posto con i giorni massimi retribuiti;
- ritenere che la malattia e l’infortunio seguano la stessa disciplina;
- applicare una formula giornaliera standard senza ricostruire retribuzione e orario;
- trascurare le condizioni di ricovero, convivenza e vitto/alloggio;
- confondere il ricovero del lavoratore con quello della persona assistita;
- considerare la sostituzione come se modificasse automaticamente il rapporto della lavoratrice assente.
Stima il costo complessivo del rapporto
Il simulatore stima il costo mensile e annuale del rapporto domestico, includendo stipendio, contributi, tredicesima e TFR. Non calcola automaticamente i giorni o la retribuzione della malattia, che dipendono dai dati concreti dell’assenza.
Calcola adessoDomande frequenti
Il lavoratore deve comunicare la malattia al datore?
Sì. Il CCNL richiede di avvisare tempestivamente il datore, entro l’orario previsto per l’inizio della prestazione, salvo forza maggiore o impedimento oggettivo.
Serve il certificato medico?
Di regola sì: il certificato deve essere rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia e consegnato o inviato al datore entro due giorni dal rilascio. Il lavoratore convivente non deve inviarlo salvo richiesta espressa, ma deve farlo se la malattia insorge durante le ferie o in un periodo trascorso fuori dal domicilio del datore.
Per quanto tempo viene conservato il posto?
Dopo il periodo di prova, il posto è conservato per 10 giorni fino a 6 mesi di anzianità, 45 giorni oltre 6 mesi e fino a 2 anni, e 180 giorni oltre 2 anni. I periodi si calcolano nell’anno, cioè in 365 giorni dall’evento.
Quanti giorni di malattia vengono pagati?
La retribuzione globale di fatto è dovuta, nel limite annuale complessivo, per 8 giorni fino a 6 mesi di anzianità, 10 giorni oltre 6 mesi e fino a 2 anni, e 15 giorni oltre 2 anni. I primi tre giorni consecutivi sono pagati al 50%; dal quarto giorno al 100%.
Come si calcola la retribuzione della malattia?
Il CCNL definisce la retribuzione globale di fatto come comprensiva delle indennità previste dalle tabelle, incluso vitto e alloggio. Chiarisce che la retribuzione giornaliera è 1/26 della mensile e che, per i giorni di calendario come la malattia, si considerano i trentesimi della mensilità. Per un rapporto a ore fornisce un criterio di ricostruzione della mensilità; percentuali e plafond restano quelli dell’articolo 27.
Cosa cambia per la badante convivente?
Le regole generali sulla malattia restano quelle del lavoro domestico, ma incidono le condizioni concrete del rapporto. Per vitto e alloggio, l’indennità sostitutiva è dovuta solo se la lavoratrice non è ricoverata né presente nell’abitazione del datore; inoltre il certificato segue la regola specifica prevista per il convivente.
Il ricovero del lavoratore cambia la gestione della malattia?
Può incidere soprattutto sul trattamento di vitto e alloggio e sulla documentazione da gestire. Il ricovero del lavoratore va distinto dal ricovero della persona assistita: per applicare correttamente la regola occorre verificare le circostanze del singolo rapporto.
Cosa succede se la malattia arriva durante le ferie?
Le ferie non possono essere godute durante la malattia. Se la malattia insorge durante le ferie e comporta ricovero ospedaliero documentato, il godimento delle ferie si interrompe per l’intera durata del ricovero.
Come organizzare la sostituzione della badante durante la malattia?
Quando l’assistenza non può interrompersi, la famiglia deve valutare un rapporto di sostituzione con condizioni, orario, durata e contributi coerenti con il bisogno reale. La guida sulla sostituzione della badante durante la malattia approfondisce questo passaggio senza confonderlo con le regole dell’assenza della titolare.
Fonti ufficiali
Autore e aggiornamento
Marco Amerighi — consulente del lavoro abilitato.
Aggiornato il 13 agosto 2026.
Nota informativa
Questa guida ha finalità informative. Anzianità, durata dell’assenza, retribuzione, convivenza ed eventuale ricovero possono incidere sull’applicazione concreta delle regole: per casi dubbi o complessi è opportuno verificare la documentazione del rapporto e rivolgersi a un professionista abilitato.