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La tredicesima spetta anche alla badante, sia nel rapporto convivente sia nel rapporto non convivente. È una mensilità aggiuntiva: per un anno intero di servizio, con retribuzione costante, il suo importo di riferimento coincide in pratica con una mensilità della retribuzione globale di fatto; se il rapporto copre solo una parte dell’anno, si calcolano i ratei maturati.
Per fare un conteggio attendibile occorrono le date del rapporto, la retribuzione applicata nei diversi periodi, l’orario e le eventuali componenti retributive dovute. Questa guida spiega il criterio generale e orienta verso gli approfondimenti per i casi specifici.
Come si calcola la tredicesima della badante
Il CCNL del lavoro domestico riconosce una mensilità aggiuntiva pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere in occasione del Natale e comunque entro dicembre. Il punto di partenza non è quindi un importo standard valido per tutte le badanti: è la retribuzione effettivamente dovuta nel rapporto che si sta esaminando.
Il criterio generale
Quando il rapporto copre l’intero anno e la retribuzione resta invariata, la tredicesima è pari a una mensilità della relativa base retributiva. Se il rapporto inizia o termina durante l’anno, il criterio è quello dei dodicesimi: alla base mensile di riferimento si applica il numero dei mesi utili, diviso per dodici.
Le frazioni di mese non vanno trattate in modo intuitivo: le note a verbale del CCNL prevedono che la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario sia computata come mese intero. Quando nel corso dell’anno cambiano paga, orario, convivenza o altre condizioni retributive, è prudente ricostruire separatamente i periodi interessati.
Quali dati servono
- data di assunzione e, se presente, data di cessazione;
- retribuzione concordata e prospetti paga dei periodi da conteggiare;
- orario e modalità di pagamento, mensile oppure oraria;
- eventuali variazioni di livello, paga, ore o condizioni di convivenza;
- eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio dovuta;
- eventuali somme di tredicesima già corrisposte.
Quando matura e quando viene pagata
La tredicesima matura nel corso del rapporto e il termine ordinario di corresponsione è dicembre. Per chi non ha lavorato tutto l’anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto, applicando le regole contrattuali sulle frazioni di mese.
Il CCNL prevede inoltre la maturazione durante malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti della conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. In presenza di assenze, sospensioni o situazioni non lineari, è opportuno controllare la documentazione del rapporto prima di indicare un importo definitivo.
Quale retribuzione considerare
La base della tredicesima è la retribuzione globale di fatto. Per questo non basta prendere automaticamente l’ultimo bonifico o l’ultimo importo mensile: occorre verificare quali componenti retributive risultano dovute e quali erano applicabili nei mesi maturati. Il CCNL include in questa nozione le indennità previste dalle tabelle contrattuali, comprese quelle relative a vitto e alloggio.
Badante convivente
La badante convivente ha diritto alla tredicesima come ogni lavoratore domestico. Nel suo caso è particolarmente importante verificare la composizione della retribuzione globale di fatto: il contratto disciplina vitto e alloggio e, quando è dovuta l’indennità sostitutiva, l’articolo sulla tredicesima la richiama espressamente. Non è corretto aggiungere un valore standard senza controllare il contratto individuale, il prospetto paga e le condizioni effettive del rapporto.
Badante non convivente e lavoro a ore
Anche la badante non convivente e quella retribuita a ore maturano la tredicesima. Per i rapporti orari servono la paga oraria realmente corrisposta, le ore e i periodi lavorati, oltre alle eventuali variazioni intervenute. Se la badante lavora per più famiglie, ciascun datore calcola e corrisponde la propria quota sulla retribuzione applicata nel proprio rapporto.
Per il caso dedicato, consulta la guida sulla tredicesima della badante non convivente.
Vitto e alloggio nella tredicesima della badante
Vitto e alloggio sono rilevanti quando, in base al rapporto concreto, è dovuta la relativa indennità sostitutiva. Il CCNL prevede che la tredicesima sia calcolata sulla retribuzione globale di fatto, comprensiva di tale indennità, e stabilisce che i valori convenzionali siano aggiornati periodicamente.
Questa regola non significa che vitto e alloggio vadano aggiunti in automatico a ogni rapporto di badante convivente. Prima del calcolo occorre verificare se l’indennità sia dovuta e quale valore fosse applicabile nel periodo interessato. Per un rapporto non convivente o esclusivamente orario, non va trasferito per analogia un importo proprio di un diverso assetto contrattuale.
Rateo della tredicesima
Il rateo è la quota di tredicesima maturata per una parte dell’anno. È necessario, ad esempio, quando la badante è stata assunta in corso d’anno, quando il rapporto termina prima di dicembre o quando occorre ricostruire periodi con retribuzioni differenti.
La logica di base è: retribuzione globale di fatto del periodo × mesi utili ÷ 12. Il risultato va letto insieme alle date e alle condizioni effettive del rapporto; non sostituisce l’esame di variazioni retributive o di frazioni di mese.
Approfondisci il calcolo del rateo di tredicesima della badante.
Esempio pratico di calcolo
Supponiamo, soltanto a fini illustrativi, una badante convivente per la quale la retribuzione globale di fatto mensile già ricostruita sia di 1.100 euro. L’esempio presuppone che tale base includa le componenti dovute nel caso concreto, che non vi siano variazioni nel periodo e che il rapporto duri dal 1° maggio al 31 ottobre: sei mesi utili.
1.100 euro × 6 mesi ÷ 12 = 550 euro.
In queste ipotesi, il rateo teorico di tredicesima è di 550 euro. Non è un minimo contrattuale né una cifra valida per ogni badante: se cambiano retribuzione, ore, convivenza o componenti dovute, cambia anche la base del conteggio.
Per un approfondimento separato dedicato agli esempi, leggi l’esempio di calcolo della tredicesima della badante.
Tredicesima della badante alla cessazione del rapporto
Se il rapporto termina prima di dicembre, la quota maturata e non ancora pagata rientra nelle competenze di fine rapporto. Deve essere tenuta distinta da TFR, ferie residue, indennità di preavviso e altre eventuali spettanze: sono voci diverse, con presupposti e modalità di calcolo proprie.
Questa guida presenta il principio generale. Per il caso della chiusura del rapporto, consulta l’approfondimento sulla tredicesima della badante alla cessazione del rapporto.
Differenza tra tredicesima e TFR
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che matura nel rapporto e viene normalmente corrisposta entro dicembre, oppure in quota alla cessazione se già maturata e non pagata. Il TFR è invece il trattamento di fine rapporto, con una base e regole di accantonamento diverse. Non è quindi corretto usare il calcolo del TFR per ottenere automaticamente l’importo della tredicesima, o viceversa.
Errori frequenti nel calcolo
- Confondere tredicesima e TFR: sono voci diverse e non seguono lo stesso calcolo.
- Usare una retribuzione standard: bisogna ricostruire la retribuzione globale di fatto applicabile al rapporto.
- Dimenticare i ratei: un rapporto iniziato o cessato in corso d’anno non comporta automaticamente una mensilità piena.
- Ignorare le variazioni: modifiche di paga, ore o condizioni contrattuali possono richiedere il conteggio per periodi distinti.
- Aggiungere vitto e alloggio senza verifica: la relativa indennità va considerata soltanto quando è dovuta nel rapporto concreto.
Calcola il TFR separatamente
Il calcolatore TFR è uno strumento distinto: può essere utile per la relativa voce di fine rapporto, ma non sostituisce il conteggio della tredicesima illustrato in questa guida.
Calcola TFRFonti e riferimenti
- CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico 2025–2028, art. 39: tredicesima, ratei e maturazione; chiarimenti a verbale sulla retribuzione globale di fatto e sulle frazioni di mese.
- INPS — Calcolare contributi, tredicesima e ferie per i lavoratori domestici: guida istituzionale con criterio generale ed esempio.
- INPS — Contributi e agevolazioni fiscali per chi assume un lavoratore domestico: composizione della retribuzione oraria effettiva.
Le fonti descrivono le regole generali. Per variazioni contrattuali, assenze, componenti retributive non lineari o dubbi sul prospetto paga, il conteggio va verificato sulla documentazione del singolo rapporto.
Autore e aggiornamento
Contenuto redatto da Marco Amerighi, consulente del lavoro abilitato e fondatore di CostoDomestico.it.
Aggiornato l’11 agosto 2026. La guida ha finalità informative e non sostituisce la verifica della documentazione contrattuale e retributiva del rapporto.
Domande frequenti
Come si calcola la tredicesima della badante?
Si parte dalla retribuzione globale di fatto applicabile al rapporto. Per un anno intero con condizioni costanti, la tredicesima corrisponde in pratica a una mensilità; per una parte dell’anno si calcolano i dodicesimi maturati.
Quando viene pagata la tredicesima?
Il CCNL prevede il pagamento in occasione del Natale e comunque entro dicembre. Se il rapporto termina prima, la quota maturata e non pagata va considerata nelle competenze finali.
Come si calcola per una badante convivente?
Il diritto resta lo stesso, ma occorre verificare tutte le componenti della retribuzione globale di fatto, compresa l’eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio quando dovuta.
La badante non convivente ha diritto alla tredicesima?
Sì. Per il rapporto non convivente o a ore il calcolo va rapportato alla retribuzione e ai periodi effettivamente lavorati nel singolo rapporto.
Come funziona il rateo di tredicesima?
Il rateo è la quota maturata per una parte dell’anno. In linea generale si applicano tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto, considerando le regole contrattuali sulle frazioni di mese.
Cosa succede alla cessazione del rapporto?
Alla fine del rapporto, la quota di tredicesima maturata e non ancora corrisposta è una delle competenze finali. Va mantenuta distinta da TFR, ferie residue e preavviso.
Tredicesima e TFR sono la stessa cosa?
No. La tredicesima è una mensilità aggiuntiva; il TFR è il trattamento di fine rapporto. Le due voci vanno calcolate e documentate separatamente.