Questa guida tratta il lato previdenziale ed economico della maternità nel lavoro domestico: quando l’INPS paga l’indennità a colf, badanti e altre lavoratrici domestiche, quali settimane contributive controllare e quale base usa l’Istituto. Non sostituisce la guida generale su astensione, tutela del rapporto, rientro e sostituzione: per quel quadro consulta maternità e paternità nel lavoro domestico.
Il punto decisivo è non sovrapporre tre piani diversi: il diritto a non lavorare nel periodo protetto, il diritto all’indennità INPS e la copertura contributiva. Possono interagire, ma non hanno sempre gli stessi requisiti né lo stesso soggetto che effettua il pagamento.
In sintesi
- Per la maternità delle lavoratrici domestiche l’INPS richiede 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo oppure 52 nei due anni precedenti.
- Se l’indennità spetta, il pagamento è diretto dall’INPS: la famiglia non anticipa la prestazione e non effettua un conguaglio.
- La misura generale indicata dall’INPS è l’80% della retribuzione media globale giornaliera; nel lavoro domestico la base è convenzionale e si aggiorna ogni anno.
- La paternità obbligatoria è distinta dalla maternità: dieci giorni lavorativi, indennità al 100% e pagamento diretto INPS per il lavoratore domestico.
Requisiti contributivi: 26 o 52 settimane
Per le lavoratrici domestiche l’INPS indica due possibili requisiti alternativi. Occorrono 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti. La verifica va fatta rispetto alla data di inizio del periodo indennizzabile, non alla sola data del parto né all’anno solare in cui si presenta la domanda.
“Settimane contributive” non significa 26 o 52 giornate lavorate. Nel lavoro domestico occorre controllare quali settimane risultano utili nella posizione INPS: un conteggio informale delle presenze non è sufficiente.
Chi paga l’indennità e quanto spetta
Nel lavoro domestico l’indennità di maternità, se spettante, è pagata direttamente dall’INPS. La famiglia non la anticipa come avviene in altri rapporti di lavoro e non deve recuperarla con un conguaglio. L’assenza protetta resta però un fatto del rapporto: il datore deve rispettarla e, se serve continuità per casa o assistenza, organizzare un’eventuale sostituzione con un rapporto separato.
L’INPS indica per la maternità una prestazione pari, in via generale, all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Per una lavoratrice domestica non è corretto prendere la sola paga oraria o mensile pattuita e applicare l’80% in modo automatico. L’Istituto utilizza infatti le retribuzioni convenzionali previste per il settore domestico e aggiornate ogni anno.
Non è un calcolatore: l’importo dipende dal periodo riconosciuto e dalla retribuzione convenzionale applicabile. Per una pratica concreta occorrono date del parto, tipo di rapporto e posizione contributiva.
Retribuzioni convenzionali 2026: la base da non confondere con la paga concordata
La circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026 indica le retribuzioni orarie convenzionali da usare nel 2026 per le prestazioni economiche di maternità e paternità nel lavoro domestico. Le fasce non sono una nuova paga minima né l’importo dell’indennità: sono la base convenzionale che l’INPS considera per la prestazione.
| Retribuzione oraria effettiva | Retribuzione convenzionale 2026 |
|---|---|
| Fino a 9,61 euro | 8,52 euro |
| Oltre 9,61 euro e fino a 11,70 euro | 9,61 euro |
| Oltre 11,70 euro | 11,70 euro |
| Rapporti di lavoro oltre 24 ore settimanali | 6,20 euro |
Le fasce sono riferite al 2026 e possono cambiare. Prima di usare una cifra, va verificato l’anno del congedo e la posizione concreta.
Domanda di maternità INPS: quando e con quali dati
La domanda va presentata all’INPS prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e, comunque, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Il certificato medico di gravidanza deve essere inviato telematicamente da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
Prima dell’invio è utile ricostruire in modo ordinato i dati che incidono sulla pratica:
- data di inizio del congedo e date di parto previste ed effettive;
- rapporti domestici e settimane contributive nel periodo utile;
- eventuali cessazioni del rapporto, perché non escludono automaticamente la prestazione se il requisito è maturato;
- certificazione sanitaria e ogni eventuale provvedimento che modifichi il periodo ordinario.
Il canale telematico e gli allegati vanno controllati nella scheda INPS aggiornata. In presenza di contributi mancanti o rapporto terminato, un patronato può aiutare a leggere la posizione.
Contribuzione figurativa: perché non coincide con il requisito dell’indennità
La contribuzione figurativa serve a coprire previdenzialmente un periodo in cui la lavoratrice o il lavoratore non presta attività per un congedo tutelato. Per i periodi di maternità che avvengono durante un rapporto di lavoro, l’articolo 25 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede l’accredito figurativo senza richiedere una precedente anzianità contributiva.
Fuori da un rapporto di lavoro l’accredito segue altre condizioni INPS, fra cui almeno cinque anni di contribuzione effettiva. La regola 26/52 dell’indennità e la copertura figurativa non sono quindi intercambiabili.
Cosa deve fare la famiglia durante l’assenza
Il datore domestico non deve calcolare né anticipare l’indennità INPS. Per il periodo di congedo obbligatorio la copertura pensionistica è figurativa e l’articolo 25 del decreto legislativo n. 151/2001 esclude l’onere contributivo ordinario a carico di datore e lavoratrice. Nel trimestre interessato non si devono quindi trasformare i giorni di astensione in ore fittizie per ricavare un “costo maternità” nell’avviso pagoPA; restano da gestire, con le regole ordinarie, solo le ore o le retribuzioni effettivamente dovute fuori dall’astensione.
Resta essenziale rispettare il periodo di assenza protetto e non usare il contratto della titolare per far lavorare un’altra persona. Se la famiglia ha bisogno di continuità nelle pulizie, nella cura di un bambino o nell’assistenza a una persona fragile, la sostituzione va gestita come un rapporto distinto. La guida generale sulla maternità e paternità nel lavoro domestico spiega il collegamento tra tutela, rientro e organizzazione della sostituzione.
Congedo di paternità obbligatorio per lavoratori domestici
Il padre lavoratore dipendente, compreso il lavoratore domestico, ha diritto a dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio. Può usarli dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita; i giorni sono fruibili anche non consecutivamente, non sono frazionabili a ore e diventano venti in caso di parto plurimo.
Per il lavoro domestico l’indennità è pagata direttamente dall’INPS ed è pari al 100% della retribuzione di riferimento. Le istruzioni INPS chiariscono che per i lavoratori domestici non è richiesto il requisito contributivo previsto per la maternità o per la paternità alternativa. Anche qui la retribuzione di riferimento è convenzionale per il settore domestico.
I dieci giorni non sono i due giorni retribuiti per la nascita previsti dal CCNL. Questi ultimi appartengono ai permessi contrattuali: per distinguerli consulta la guida sui permessi per colf e badanti. La paternità alternativa, attivabile solo in specifiche circostanze quando la madre non può usare il proprio congedo, è un istituto diverso ancora.
Il congedo parentale ordinario INPS non spetta ai lavoratori domestici. Non va quindi confuso con l’eventuale astensione contrattuale successiva prevista dal CCNL, trattata nella guida generale.
Ferie, tredicesima e TFR: cosa resta distinto dall’indennità
Il pagamento diretto INPS non cancella gli effetti del periodo protetto sugli istituti previsti dal CCNL. Per i periodi di astensione dell’articolo 25, comma 2, il CCNL stabilisce il computo nell’anzianità di servizio, comprese ferie e gratifica natalizia. Le rispettive ricostruzioni restano nelle guide su ferie e tredicesima nel lavoro domestico.
Per il TFR, l’articolo 2120 del Codice civile richiama la retribuzione equivalente per le sospensioni previste dall’articolo 2110, tra cui rientra la gravidanza e il puerperio. La regola consente di non trattare il periodo come un vuoto nel conteggio, ma non sostituisce la ricostruzione della retribuzione utile e dell’intero rapporto: per questo resta di competenza della guida sul TFR nel lavoro domestico.
Errori da evitare
- contare giornate di lavoro al posto delle settimane contributive richieste dall’INPS;
- presumere che l’80% si applichi direttamente alla paga oraria o mensile concordata;
- far anticipare alla famiglia una prestazione che nel lavoro domestico è pagata direttamente dall’INPS;
- confondere il requisito 26/52 dell’indennità con la contribuzione figurativa del congedo;
- scambiare i dieci giorni di paternità obbligatoria per i due giorni di permesso per nascita;
- applicare al lavoro domestico il congedo parentale ordinario previsto per altri dipendenti.
Verifica prima il quadro generale della maternità
Per astensione, tutela del rapporto, rientro e sostituzione consulta la guida centrale del cluster. Questa pagina resta dedicata a indennità INPS, requisiti e contribuzione.
Vai alla guida su maternità e paternitàFonti e riferimenti
- INPS — Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo: requisiti 26/52 per le lavoratrici domestiche, domanda, certificato telematico e misura generale dell’indennità.
- INPS, circolare n. 47 del 21 aprile 2026: retribuzioni convenzionali 2026 per maternità e paternità nel lavoro domestico.
- INPS — Congedo di paternità obbligatorio: durata, finestra temporale, domanda e pagamento diretto per le categorie interessate.
- INPS, circolare n. 122 del 27 ottobre 2022: paternità obbligatoria, misura dell’indennità e regola contributiva per i lavoratori domestici.
- Normattiva — decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 25: contribuzione figurativa per i periodi di maternità.
- INPS — Accredito dei contributi figurativi per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro: requisiti e domanda per l’accredito fuori dal rapporto.
- Normattiva — legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 1: disciplina dell’articolo 2120 del Codice civile e retribuzione equivalente per le sospensioni previste dall’articolo 2110.
- CCNL lavoro domestico del 28 ottobre 2025, art. 25: effetti dell’astensione su anzianità, ferie e gratifica natalizia.
Nota informativa e metodologica
Le cifre convenzionali sono riferite al 2026 e non sostituiscono la verifica della pratica. Non sono stati usati dati di volume di ricerca: la scelta della pagina deriva dall’autonomia normativa e operativa dell’intento rispetto alla Core.
Domande frequenti
Quali contributi servono per l'indennità di maternità di colf e badanti?
Per le lavoratrici domestiche l'INPS richiede 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti. Si tratta di settimane contributive, non di giorni di lavoro. Se il requisito è presente, l'indennità può spettare anche se alla data del congedo non c'è più un rapporto di lavoro in corso.
Chi paga l'indennità di maternità alla lavoratrice domestica?
Nel lavoro domestico l'indennità di maternità, se spettante, è pagata direttamente dall'INPS. La famiglia non la anticipa in busta paga né la recupera poi con un conguaglio: deve però rispettare il periodo di assenza e gestire correttamente il rapporto.
L'80% si calcola sulla paga effettiva di colf o badante?
L'INPS indica in via generale l'80% della retribuzione media globale giornaliera. Per il lavoro domestico usa le retribuzioni convenzionali aggiornate annualmente: non è quindi corretto applicare automaticamente l'80% alla sola paga oraria o mensile concordata.
Come si presenta la domanda di maternità INPS?
La domanda si presenta all'INPS prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Il certificato medico di gravidanza deve essere inviato telematicamente da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
I contributi figurativi richiedono le stesse 26 o 52 settimane?
No. Il requisito di 26 o 52 settimane riguarda il diritto all'indennità di maternità delle lavoratrici domestiche. La contribuzione figurativa per il periodo di congedo segue una disciplina previdenziale distinta: durante un rapporto di lavoro l'accredito è previsto senza una precedente anzianità contributiva; fuori dal rapporto vanno verificati i requisiti specifici INPS.
Il padre lavoratore domestico ha diritto alla paternità obbligatoria?
Sì. Il padre lavoratore domestico dipendente può fruire di dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, da due mesi prima della data presunta del parto a cinque mesi dopo la nascita. Per i lavoratori domestici l'indennità è pagata direttamente dall'INPS ed è pari al 100% della retribuzione di riferimento; per questo istituto non è richiesto il requisito contributivo previsto per la maternità.
Durante la maternità maturano ferie, tredicesima e TFR?
Per i periodi di astensione indicati dall'articolo 25 del CCNL maturano anzianità, ferie e gratifica natalizia. Per il TFR l'articolo 2120 del Codice civile richiama la retribuzione equivalente per le sospensioni previste dall'articolo 2110: il conteggio concreto va ricostruito nella guida TFR e nella documentazione del rapporto.