Permessi e assenze nel lavoro domestico: come orientarsi
Nel lavoro domestico, colf, badanti e babysitter seguono il CCNL del settore. La regola non cambia in base al nome della mansione: per applicarla correttamente contano invece la convivenza, l'orario settimanale, il tipo di assenza e, in alcuni casi, i requisiti specifici richiesti dal contratto.
Questa guida distingue i permessi retribuiti da quelli non retribuiti, la formazione dal diritto allo studio e le assenze ordinarie dagli istituti che hanno una disciplina autonoma. Le quantità indicate sono quelle del CCNL del lavoro domestico sottoscritto il 28 ottobre 2025; per applicarle a un rapporto concreto occorre verificare orario, contratto e documentazione.
Permessi individuali retribuiti
L'articolo 19 del CCNL riconosce permessi individuali retribuiti per tre causali precise: visite mediche documentate, incombenze per il rinnovo del permesso di soggiorno e pratiche di ricongiungimento familiare. La richiesta riguarda il tempo che coincide, anche soltanto in parte, con l'orario di lavoro.
Il CCNL indica un monte ore annuo in funzione della configurazione del rapporto. Non prevede, nell'articolo 19, un plafond separato per ogni singola causale: la gestione della richiesta va quindi ricostruita sul monte ore applicabile e sulle ore già utilizzate.
Quante ore spettano
| Configurazione | Trattamento | Quantità | Nota operativa |
|---|---|---|---|
| Lavoratore convivente | Retribuito | 16 ore annue | Per le causali dell'articolo 19, comma 1. |
| Convivente nel regime dell'art. 14, comma 2 | Retribuito | 12 ore annue | Il regime riguarda i conviventi dei livelli C, B e B super e gli studenti tra 16 e 40 anni che rientrano nelle condizioni e nell'orario fino a 30 ore previsti da tale comma. |
| Non convivente con orario pari o superiore a 30 ore settimanali | Retribuito | 12 ore annue | La soglia è riferita all'orario settimanale. |
| Non convivente con orario inferiore a 30 ore settimanali | Retribuito | 12 ore riproporzionate | Il CCNL dispone il riproporzionamento in base all'orario di lavoro prestato. |
Il fatto che un rapporto sia chiamato “part-time” non basta, da solo, per scegliere il plafond. Per i non conviventi il CCNL richiama espressamente la soglia delle 30 ore; per i conviventi considera anche il particolare regime fino a 30 ore dell'articolo 14, comma 2.
Visite mediche documentate
La visita medica deve essere documentata e sovrapporsi almeno in parte all'orario di lavoro. Il CCNL non impone in questo articolo un modello unico di attestazione: è utile che la documentazione permetta di collegare la richiesta alla visita e al relativo orario, senza chiedere informazioni sanitarie non necessarie.
Rinnovo del permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare
Le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e le pratiche di ricongiungimento familiare rientrano nelle stesse causali dell'articolo 19, quando coincidono anche parzialmente con l'orario di lavoro. Non vanno confuse con le verifiche amministrative necessarie all'assunzione: qui rileva il tempo di assenza dal lavoro per svolgere tali pratiche.
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Calcola adessoConfigurazioni ed esempi pratici
Le regole generali si applicano ai rapporti domestici senza creare una disciplina distinta per colf, badante o babysitter. La differenza nasce dai dati del singolo rapporto: convivente o non convivente, orario settimanale e, quando pertinente, regime di convivenza previsto dall'articolo 14, comma 2.
- Non convivente con 30 ore settimanali: per le causali dell'articolo 19 il plafond è di 12 ore annue retribuite.
- Non convivente con meno di 30 ore: le 12 ore annue devono essere riproporzionate all'orario prestato. Questo è un esempio di applicazione della regola, non una formula di calcolo pubblicata dal CCNL.
- Convivente ordinario: il plafond è di 16 ore annue retribuite.
- Breve permesso per un motivo personale: se non rientra in una causale retribuita, può essere concesso come permesso non retribuito per giustificati motivi; non è un diritto automatico.
Assistenza familiare, comprovata disgrazia e nascita di un figlio
Assistenza a familiari con grave disabilità certificata
Per assistere familiari con grave disabilità certificata, l'articolo 19 consente al lavoratore di usare i permessi retribuiti già previsti e, su accordo tra le parti, ulteriori permessi non retribuiti. La disposizione riguarda il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, parenti o affini entro il secondo grado e, nelle condizioni particolari indicate dal CCNL, entro il terzo grado.
Questa previsione non autorizza a trasferire automaticamente nel lavoro domestico regole, quantità o procedure della Legge 104/1992 previste per altri rapporti. Il requisito espressamente richiamato è la grave disabilità certificata; per gli ulteriori permessi serve l'accordo tra le parti.
Comprovata disgrazia: la regola applicabile
Il CCNL non usa una disciplina generale denominata “permesso per lutto”. Riconosce invece al lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o a parenti entro il secondo grado tre giorni lavorativi di permesso retribuito. La formula va mantenuta: il contratto richiede che la circostanza sia comprovata, ma non stabilisce un modello documentale specifico.
Nascita di un figlio
Al lavoratore padre spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l'adempimento degli obblighi di legge. Questa indicazione riguarda il permesso previsto dall'articolo 19; le tutele complessive di maternità e paternità restano un istituto distinto, da approfondire nella guida sulla maternità della colf nel lavoro domestico.
Permessi non retribuiti e sospensioni extraferiali
Per giustificati motivi, il lavoratore può chiedere permessi di breve durata non retribuiti. Il CCNL usa la formula “potranno essere concessi”: non si tratta quindi di un diritto automatico con quantità predeterminata. È opportuno chiarire con il datore durata e collocazione dell'assenza prima di considerarla autorizzata.
Durante un permesso non retribuito non è dovuta l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Il CCNL non fornisce, nell'articolo 19, ulteriori formule di calcolo per il singolo caso: perciò non è corretto assumere che un breve permesso non retribuito produca sempre gli stessi effetti su tutte le voci del rapporto.
L'articolo 18 disciplina separatamente la sospensione extraferiale. Per gravi e documentati motivi il lavoratore può richiedere fino a 12 mesi senza maturazione di elementi retributivi; il datore può accettare oppure no la richiesta. Non è una ferie lunga né un permesso automatico. Se la sospensione dipende invece da esigenze del datore, il CCNL prevede la retribuzione globale di fatto e, quando dovuto, il compenso sostitutivo di vitto e alloggio.
Formazione professionale e diritto allo studio non sono la stessa cosa
Permessi per formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con almeno sei mesi di anzianità presso il datore, possono usare 40 ore annue di permesso retribuito per corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Se il corso è finanziato o comunque riconosciuto da Ebincolf, con gli stessi requisiti il monte ore annuo è di 64 ore.
Le 40 ore possono essere usate anche per attività formative richieste dalla normativa e necessarie al rinnovo dei titoli di soggiorno. Il CCNL richiede documentazione che riporti anche gli orari dell'attività formativa. Le ore non sono cumulabili tra anni diversi: devono essere utilizzate nel periodo annuale di maturazione.
Diritto allo studio
Il diritto allo studio segue una disciplina diversa. Tenendo conto della funzionalità della vita familiare, il datore favorisce la frequenza a corsi scolastici per il diploma della scuola dell'obbligo o per un titolo professionale specifico; l'attestato di frequenza deve essere presentato mensilmente.
Le ore non lavorate per frequentare questi corsi non sono retribuite, ma possono essere recuperate a regime normale. Le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero e nei limiti del tempo necessario agli esami stessi, sono invece retribuite. Non vanno quindi chiamate “formazione retribuita” tutte le ore di studio.
Assenze giustificate, assenze non giustificate e matrimonio
Comunicare e giustificare l'assenza
Ogni assenza deve essere tempestivamente giustificata al datore di lavoro. Per la malattia e per l'infortunio il CCNL rinvia alle rispettive discipline: non è corretto trattarle come semplici permessi. Salvo cause di forza maggiore, un'assenza non giustificata entro il quinto giorno può integrare una giusta causa di licenziamento; le conseguenze concrete e le comunicazioni del rapporto non sono approfondite in questa guida.
Matrimonio o unione civile
L'articolo 24 prevede un congedo retribuito di 15 giorni di calendario in caso di matrimonio o unione civile. Per la retribuzione occorre presentare la documentazione dell'avvenuto matrimonio; se vitto e alloggio non sono fruiti, spetta il compenso sostitutivo convenzionale. Il congedo può essere usato anche non in coincidenza con la data dell'evento, entro un anno e se il matrimonio è avvenuto durante lo stesso rapporto. È una disciplina autonoma, non un'estensione dei brevi permessi dell'articolo 19. Per la disciplina completa consulta la guida sul congedo matrimoniale nel lavoro domestico.
Permesso, ferie, malattia, infortunio e maternità non sono la stessa cosa
Le ferie sono un periodo annuale programmato di riposo; il permesso riguarda un'assenza circoscritta per una causale regolata o concordata. Per la gestione delle ferie consulta la guida sulle ferie di colf e badante.
Malattia e infortunio hanno comunicazioni, documenti e tutele specifiche. Per l'assenza per malattia consulta la guida sulla malattia di colf e badante; per un evento collegato al lavoro, quella sull'assenza per infortunio nel lavoro domestico.
La nascita di un figlio e il congedo di maternità o paternità seguono regole autonome. Anche la cessazione del rapporto richiede una verifica separata: questa pagina segnala l'obbligo di giustificare l'assenza, senza sostituire un'analisi delle conseguenze del rapporto concreto.
Fonti e riferimenti
Nota informativa
Questa guida ha finalità informative e riassume le regole generali del CCNL. L'applicazione concreta può dipendere da orario, convivenza, anzianità, documentazione, accordi individuali e circostanze dell'assenza. Per situazioni non ordinarie o con possibili effetti sul rapporto è opportuno verificare il caso con un professionista qualificato.
Domande frequenti
Quante ore di permesso retribuito spettano nel lavoro domestico?
Per visite mediche documentate, rinnovo del permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare il CCNL prevede 16 ore annue per i conviventi, ridotte a 12 per i conviventi nel particolare regime dell'articolo 14, comma 2; 12 ore annue per i non conviventi con almeno 30 ore settimanali; sotto le 30 ore, le 12 ore sono riproporzionate all'orario svolto.
Le visite mediche danno diritto a un permesso retribuito?
Sì, quando la visita medica è documentata e coincide, anche in parte, con l'orario di lavoro. Il permesso rientra nella disciplina e nei plafond annuali dell'articolo 19 del CCNL.
Cosa cambia per un lavoratore non convivente con meno di 30 ore settimanali?
Il CCNL stabilisce che le 12 ore annue previste per il non convivente sono riproporzionate in base all'orario di lavoro prestato. Non indica nell'articolo 19 una formula numerica autonoma: per la singola richiesta occorre partire dall'orario effettivamente concordato.
I permessi non retribuiti sono automatici?
No. Per giustificati motivi il lavoratore può chiedere permessi di breve durata non retribuiti, ma il CCNL dice che possono essere concessi. In caso di permesso non retribuito non è dovuta l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Esistono permessi per assistere un familiare con grave disabilità?
Il CCNL consente di fruire dei permessi retribuiti già previsti e di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere i familiari indicati dall'articolo 19 con grave disabilità certificata. Non va applicata automaticamente al lavoro domestico la disciplina generale della Legge 104 senza verificare il caso.
Cosa prevede il CCNL per comprovata disgrazia o lutto?
Il CCNL usa la formula comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado e riconosce al lavoratore tre giorni lavorativi di permesso retribuito. Il testo non definisce un modello documentale specifico; la circostanza deve comunque essere comprovata.
Ci sono permessi per formazione professionale e diritto allo studio?
Sono istituti distinti. Per la formazione professionale, il lavoratore a tempo pieno e indeterminato con almeno sei mesi di anzianità può avere 40 ore annue retribuite, che diventano 64 per corsi finanziati o riconosciuti da Ebincolf. Per il diritto allo studio, le ore non lavorate non sono retribuite ma possono essere recuperate; le ore necessarie agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, sono retribuite.
Al padre lavoratore spettano permessi alla nascita di un figlio?
Sì. L'articolo 19 del CCNL riconosce al lavoratore padre due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti di legge. La disciplina generale di maternità e paternità resta un istituto distinto.
Cosa succede in caso di assenza non giustificata?
Ogni assenza deve essere tempestivamente giustificata al datore. Salvo forza maggiore, il CCNL considera le assenze non giustificate entro il quinto giorno una fattispecie che può integrare giusta causa di licenziamento. Le conseguenze sulla cessazione richiedono però la valutazione del caso concreto.