Maternità e paternità nel lavoro domestico

Guida alle regole per colf, badanti e babysitter: astensione, indennità INPS, tutela del rapporto, rientro e organizzazione della sostituzione.

La maternità nel lavoro domestico riguarda il rapporto di lavoro, la tutela previdenziale e l’organizzazione pratica della famiglia. Colf, badanti e babysitter seguono le norme applicabili al lavoro domestico: la mansione non crea, da sola, una disciplina separata. Cambiano però l’orario, l’eventuale convivenza e l’esigenza concreta di garantire la continuità delle attività o dell’assistenza.

Questa guida offre il quadro generale aggiornato al 2026. Distingue l’astensione obbligatoria dall’indennità INPS, il congedo di paternità dai permessi per nascita e l’assenza contrattuale successiva dal congedo parentale ordinario. Non sostituisce la verifica di documentazione, contributi e circostanze del singolo rapporto.

In sintesi

Come funziona la maternità nel lavoro domestico

Nel rapporto domestico convivono due piani. Il primo è lavoristico: il CCNL del 28 ottobre 2025 regola l’astensione, gli effetti sull’anzianità e la tutela del rapporto. Il secondo è previdenziale: l’INPS verifica i requisiti per l’indennità e gestisce la domanda. Per questo non è corretto dedurre il diritto all’indennità dalla sola presenza della gravidanza, né trattare l’assenza come una semplice sospensione concordata.

La regola di base è comune a colf, badanti e babysitter. La presenza di convivenza, un orario a ore o la necessità di assistenza continuativa può richiedere una pianificazione diversa, ma non sostituisce le tutele stabilite dal CCNL e dalla legge.

IstitutoRegola essenzialeChi lo gestisce
Astensione di maternitàPeriodo protetto prima e dopo il parto, con possibili variazioni previste dalla legge.Rapporto di lavoro, CCNL e disciplina legale.
Indennità di maternitàPrestazione INPS soggetta a requisiti contributivi per il lavoro domestico.INPS.
Paternità obbligatoriaDieci giorni lavorativi, distinti dai permessi per nascita.Rapporto di lavoro e INPS.
SostituzionePuò essere necessaria per organizzare lavoro o assistenza.Cluster Assunzione/Sostituzione.

Quando la lavoratrice deve astenersi dal lavoro

L’articolo 25 del CCNL vieta di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo eventualmente compreso tra la data presunta e la data effettiva del parto e nei tre mesi successivi. Il testo richiama anche gli eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge.

In concreto, il periodo standard non va letto come un calendario rigido applicabile senza documenti. L’INPS ricorda che l’interdizione può iniziare prima dei due mesi per provvedimento della ASL, quando la gravidanza è a rischio, o dell’Ispettorato territoriale del lavoro quando le mansioni sono incompatibili; la legge prevede inoltre opzioni di flessibilità solo alle condizioni sanitarie richieste. La singola variazione va quindi verificata sulla documentazione applicabile.

Effetto importante: i periodi indicati dal comma 2 dell’articolo 25 contano nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi a ferie e gratifica natalizia.

Chi paga durante la maternità

Nel lavoro domestico l’indennità di maternità non va confusa con la retribuzione ordinaria. Per le lavoratrici domestiche, l’INPS effettua il pagamento diretto della prestazione quando ricorrono i requisiti. L’Istituto indica, in via generale, un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera; per colf e badanti la quantificazione concreta richiede le retribuzioni convenzionali aggiornate annualmente e i dati effettivi della posizione.

Questa pagina non sviluppa formule né importi. Prima di presentare la domanda occorre ricostruire le date del periodo, la posizione contributiva e la documentazione sanitaria. L’approfondimento su contribuzione e calcolo dell’indennità è disponibile nella guida sull’indennità di maternità per lavoratrici domestiche.

Requisiti INPS per l’indennità

L’INPS indica per colf e badanti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti. Se il requisito è soddisfatto, l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro in corso.

La domanda va presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Il certificato medico di gravidanza deve essere trasmesso telematicamente all’INPS tramite un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Per pratiche non lineari è prudente verificare il canale e i documenti con INPS o patronato.

Maternità e congedo parentale: differenze

Il congedo di maternità è il periodo di astensione protetto collegato alla gravidanza e al parto. Il congedo parentale ordinario è un istituto diverso: l’INPS precisa che non spetta ai genitori lavoratori domestici. Non è quindi corretto trasferire nel lavoro domestico i mesi, le percentuali o le modalità del congedo parentale previste per altri dipendenti.

Il CCNL prevede però una disciplina propria. Dopo la maternità, la madre può astenersi senza soluzione di continuità per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi; per il padre la possibilità opera dalla nascita dopo l’eventuale congedo di paternità alternativo, sempre senza soluzione di continuità. In entrambi i casi l’articolo 25 precisa che non maturano istituti retributivi diretti o indiretti. È una previsione contrattuale da non sovrapporre al congedo parentale ordinario INPS.

Paternità nel lavoro domestico

Il padre lavoratore dipendente, compreso il lavoratore domestico, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità di dieci giorni lavorativi. Può fruirne dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita, anche durante il congedo di maternità della madre. I giorni possono essere utilizzati non consecutivamente, ma non a ore; in caso di parto plurimo diventano venti.

L’INPS indica un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione e richiede la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente. I giorni devono essere comunicati per iscritto al datore almeno cinque giorni prima, quando possibile in relazione all’evento nascita. Il congedo di paternità alternativo, che può spettare in circostanze specifiche quando la madre non può fruire del proprio periodo, è un istituto ancora diverso.

I due giorni retribuiti per nascita previsti dall’articolo 19 del CCNL non sostituiscono questi dieci giorni. Per il relativo permesso e per gli altri permessi ordinari consulta la guida sui permessi di colf e badante.

Tutela contro il licenziamento

Il principio non si riassume nella frase “non si può licenziare in maternità”. L’articolo 25 del CCNL stabilisce che, dall’inizio della gravidanza intervenuta durante il rapporto fino alla cessazione del congedo di maternità, di paternità alternativo e dell’eventuale astensione contrattuale prevista, la lavoratrice o il lavoratore che ne fruisce non possono essere licenziati salvo giusta causa.

Nel lavoro domestico non vanno trasferite automaticamente le eccezioni previste dal regime generale dell’articolo 54 del Testo unico. L’articolo 62 richiama per il settore disposizioni specifiche, mentre il CCNL indica espressamente la giusta causa. I casi di termine, prova, cessazione della famiglia o altri fatti non lineari richiedono quindi la verifica puntuale del contratto, della causa e delle date: consulta la guida su gravidanza, licenziamento e dimissioni nel lavoro domestico e quella sulla cessazione del rapporto domestico.

Dimissioni durante gravidanza o maternità

Nel periodo protetto il CCNL stabilisce che le dimissioni sono inefficaci se non sono comunicate in forma scritta o rese nelle sedi indicate dall’articolo 2113, quarto comma, del Codice civile. Se le dimissioni volontarie sono presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, il lavoratore non è tenuto al preavviso.

Non è opportuno trasformare questa regola in un modulo standard o presumere che ogni dimissione segua lo stesso percorso amministrativo. Forma, data, documentazione e compatibilità con la disciplina di legge devono essere controllate nel caso concreto prima di chiudere il rapporto.

Anzianità, ferie, tredicesima e TFR

Per l’astensione disciplinata dall’articolo 25, comma 2, il CCNL è esplicito: il periodo si computa nell’anzianità di servizio e produce gli effetti relativi a ferie e gratifica natalizia. Questo non equivale a un calcolo automatico uguale per tutti i rapporti: le guide sulle ferie di colf e badante e sulla tredicesima nel lavoro domestico mantengono la proprietà delle rispettive ricostruzioni.

Per il TFR questa Core non indica formule o un effetto autonomo della maternità: il tema richiede la ricostruzione della retribuzione utile e del singolo rapporto. Per il quadro e il calcolo dedicato consulta la guida sul TFR nel lavoro domestico.

Contributi durante la maternità

I contributi sono centrali perché l’INPS richiede settimane contributive per l’indennità delle lavoratrici domestiche. Questa guida indica la soglia utile per orientarsi, ma non affronta accrediti, versamenti, trimestri o la ricostruzione della posizione contributiva: sono aspetti da verificare separatamente con i dati del rapporto e con le istruzioni INPS aggiornate.

Sostituzione della lavoratrice

La maternità può rendere necessaria una sostituzione, soprattutto quando la famiglia deve garantire pulizie, gestione della casa o assistenza continuativa a una persona fragile. La necessità della sostituzione appartiene al quadro della maternità; la gestione del nuovo rapporto è invece un tema di assunzione.

La famiglia deve evitare di usare il contratto della titolare per coprire il lavoro di un’altra persona. Per organizzare correttamente un rapporto temporaneo consulta l’assunzione di una colf sostitutiva, l’assunzione di una badante sostitutiva oppure la guida alla badante sostitutiva.

Esempio: badante convivente. Se l’assistenza non può essere interrotta, la famiglia può organizzare una sostituta con un rapporto separato, adeguato a orario e mansioni effettivi. La maternità della titolare non trasforma automaticamente la sostituta nella stessa lavoratrice né elimina gli adempimenti del nuovo rapporto.

Rientro al lavoro

Al termine dell’astensione, il rapporto riprende secondo le regole applicabili, salvo che la lavoratrice o il lavoratore utilizzi l’ulteriore assenza continuativa prevista dal CCNL nelle sue condizioni. Prima del rientro è utile allineare le date con la famiglia e, se c’è una sostituta, pianificare la chiusura o la modifica del rapporto temporaneo senza sovrapposizioni informali.

Un rientro non richiede procedure inventate: contano le date effettive, gli eventuali provvedimenti, l’orario concordato e la continuità o meno della sostituzione. Se il rapporto è convivente, l’organizzazione di vitto, alloggio e assistenza va gestita in modo coerente con il contratto, non come deroga alla tutela di maternità.

Colf, badante e babysitter: cambia qualcosa?

La tutela-base non cambia per il solo fatto che il lavoratore sia colf, badante o babysitter: si tratta di rapporti di lavoro domestico. Non esiste quindi una “maternità della badante” con regole generali diverse da quelle della colf o della babysitter.

Possono cambiare le conseguenze pratiche. Una badante convivente può richiedere continuità assistenziale; una colf non convivente può rendere più semplice una diversa distribuzione delle attività; una babysitter può richiedere una pianificazione collegata agli orari della famiglia. Convivenza e non convivenza incidono soprattutto su organizzazione, orario e costo della sostituzione, non sulla regola-base di astensione e tutela.

Esempio: padre lavoratore domestico. Un padre che lavora come colf, badante o babysitter può usare i dieci giorni di paternità obbligatoria nel periodo previsto. Non deve confonderli con i due giorni retribuiti per nascita disciplinati dal CCNL come permesso.

Errori da evitare

Stima il costo del rapporto domestico

Il simulatore aiuta a stimare il costo mensile e annuale del rapporto. Non calcola automaticamente indennità di maternità, requisiti INPS o singole tutele.

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Autore e aggiornamento

Marco Amerighi — consulente del lavoro abilitato.

Aggiornato il 14 agosto 2026.

Fonti e riferimenti

Nota informativa

Questa guida ha finalità informative e riassume regole generali. L’applicazione concreta dipende da date, contributi, certificazioni, rapporto in essere, tipo di assenza e condizioni contrattuali. Per una pratica INPS, una dimissione, un licenziamento o un caso con effetti economici rilevanti è opportuno verificare la situazione con INPS, patronato o un professionista qualificato.

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Domande frequenti

Quanto dura la maternità nel lavoro domestico?

Il CCNL vieta di adibire al lavoro la lavoratrice nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto e nei tre mesi successivi, salvo gli anticipi o i posticipi previsti dalla legge. La situazione concreta può richiedere la verifica di certificazioni e provvedimenti applicabili.

Chi paga l'indennità di maternità a colf e badanti?

Per le lavoratrici domestiche l'indennità di maternità è pagata direttamente dall'INPS se sussistono i requisiti. L'INPS indica, in via generale, una misura pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera; per il lavoro domestico il calcolo richiede le retribuzioni convenzionali e i dati del caso.

Quali contributi servono per l'indennità di maternità?

L'INPS richiede per colf e badanti 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti. Se il requisito è presente, l'INPS precisa che l'indennità di maternità spetta anche senza un rapporto di lavoro in corso.

Il congedo parentale ordinario spetta ai lavoratori domestici?

No. L'INPS indica che il congedo parentale ordinario non spetta ai genitori lavoratori domestici. Il CCNL prevede però una distinta possibilità di astensione continuativa, fino a quattro mesi e senza maturazione di istituti retributivi diretti o indiretti, nelle condizioni previste dall'articolo 25.

Il padre lavoratore domestico ha diritto al congedo di paternità?

Sì. Il padre lavoratore dipendente, quindi anche domestico, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità di dieci giorni lavorativi, fruibili da due mesi prima della data presunta del parto a cinque mesi dopo la nascita. I giorni possono essere usati anche non consecutivamente e non sono frazionabili a ore.

I due giorni per la nascita sono la stessa cosa del congedo di paternità?

No. I due giorni retribuiti per nascita previsti dall'articolo 19 del CCNL sono permessi trattati nella guida sui permessi. Il congedo obbligatorio di paternità è un istituto distinto, della durata di dieci giorni lavorativi.

La lavoratrice domestica può essere licenziata durante la gravidanza?

Il CCNL prevede una tutela dalla gravidanza, se intervenuta durante il rapporto, fino alla cessazione del congedo di maternità, di paternità alternativo e dell'eventuale astensione contrattuale prevista. L'eccezione espressa dal CCNL è la giusta causa. Nel lavoro domestico non vanno trasferite automaticamente le eccezioni previste dal regime generale: i casi non lineari richiedono la verifica del contratto, della causa e delle date.

Durante la maternità maturano ferie e tredicesima?

Sì, per i periodi di astensione indicati dall'articolo 25, comma 2, del CCNL: devono essere computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi a ferie e gratifica natalizia. Il calcolo concreto resta trattato nelle guide dedicate.

Le regole cambiano tra colf, badante e babysitter?

La tutela di base non cambia per la sola mansione: colf, badante e babysitter rientrano nel lavoro domestico. Possono invece cambiare le esigenze organizzative, l'orario, la convivenza e la necessità di una sostituzione.

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